Venerdì 25 Maggio 2012
   
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MEDIAZIONE: PER SNELLIRE COSTI E TEMPI GIUDIZIALI

tribunale

Pubblicata la riforma della giustizia, che entrerà in vigore e sarà obbligatoria da marzo 2011, con l’intento di snellire i tanto costosi e lunghi tempi burocratici.

Il testo integrale, contenuto nel decreto n.180 del 2010, avrà la funzione di ridurre i ricorsi in tribunale per le risoluzioni di controversie, con l’obbligo di ricorrere alla mediazione, in caso di problemi in ambito civile.

La mediazione sarà svolta da istituti professionali iscritti in appositi albi tenuti presso il Ministero della Giustizia, non a caso scelti, ma designati secondo criteri d’iscrizione riguardanti i requisiti per l’esercizio della funzione di mediatore civile.

Per cui, questa istituzione, si spera non sia la solita bufala giudiziale, bensì un’organizzazione competente preposta allo snellimento di iter giudiziali, troppo lunghi e conseguentemente troppo costosi.

La mediazione, però, fino ad oggi, quasi del tutto sconosciuta, era già esistente, con l’unica differenza che il rivolgersi alla passata istituzione, era, di per se, facoltativa.

Oggi, invece, la mediazione diventa obbligatoria da marzo.

La mediazione si distingue nettamente dalla conciliazione o arbitrato.

Caratteristica peculiare dell’istituto sono le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, (il mediatore), che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia.

Per cui, la mediazione civile nasce dalla sconosciuta realtà che molti conflitti tra soggetti privati possono essere risolti non solo evitando di finire in tribunale dinnanzi ad un giudice, ma anche per mezzo di accordi amichevoli tendenti a snellire i contenuti, i tempi e conseguentemente i prezzi della problematica.

Per qualsiasi chiarimento, si consiglia la lettura del decreto legislativo n. 180 / 2010.

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