Venerdì 25 Maggio 2012
   
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SOS BUROCRAZIA: I PASSI CARRABILI

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NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RUBRICA A CURA DI ENZO TEOFILO

 

Ci ritroviamo, e come preannunciato parliamo del “Passo Carrabile”.

La legge di riferimento è sempre il Codice della Strada, ovvero il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, entrato in vigore il giorno 01 gennaio 1993 che definisce: Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

Il titolo secondo del Codice, si occupa “Della Costruzione e Tutela Delle Strade “, all’Art. 22 disciplina gli “Accessi e Diramazioni”. Scusate, ma i termini tecnici servono anche ad evitare equivoci.

In breve, questo articolo ordina: senza autorizzazione del proprietario della strada (Stato/Regioni, Provincie e Comuni, non si possono aprire accessi sulle strade e tantomeno nuove strade.

Non solo di tipo carrabile ovvero che possa essere usato per il transito di veicoli ma anche accessi pedonali, sia che servano ad uso privato che pubblico.

Lo stesso articolo specifica che gli accessi già esistenti, se autorizzati, devono essere regolarizzati, si dice: “in conformità” alle disposizioni del Codice della Strada. Perché il termine “conformare”, perché ogni persona deve essere in grado di capire e rispettare quello che è un accesso e comportarsi di conseguenza perché in grado di riconoscerlo per tale.

Infatti, e riporto il comma (ovvero: paragrafo di un articolo di legge, di un regolamento) 3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

Chi realizza abusivamente un passo carrabile o un nuovo accesso oppure mantiene in uso accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 a € 624 ed ha l’obbligo del ripristino dei luoghi.

Per la trasgressione alle altre disposizioni di quest’articolo la sanzione è compresa tra € 38 ed € 155.

La realizzazione pratica dei varchi è sottoposta alle regole date dal Regolamento del Codice della Strada e dai regolamenti dei proprietari delle strade nonché ai decreti dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici..

Il regolamento, giustamente distingue le differenti modalità costruttive e di rilascio delle autorizzazioni ai passi carrabili a seconda delle strade. Al cambiare della classe di strada: urbana extraurbana, di scorrimento ecc. cambiano i parametri di visibilità e sicurezza.

L’articolo 46. “Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile “ del regolamento del Codice della Strada stabilisce che La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono: il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada. Notate bene che il primo 12 metri è una misura certa, il secondo dipende dal tipo di veicolo, dalle condizioni della strada, dalle capacità del conducente. Considerando che nei centri abitati la velocità massima consentita è di 50 km ora, tale velocità una persona media in buona salute e con riflessi normali ha un tempo di reazione tale che le fa percorrere 10 metri circa, poi comincia a frenare……..

Il passo carrabile deve consentire l'accesso in modo da non creare intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale; questo significa che se devo aprire il cancello o la serranda, non devo essere di traverso sulla strada o sul marciapiedi, a tal proposito, l’accesso dovrebbe essere rientrato almeno della lunghezza di un aveicolo, dai 4 ai 5 metri minimo. Se per le condizioni generali dell’immobile e della strada tutto ciò non è possibile, si può prevedere l’automatizzazione dell’apertura.

La vita si complica perché se l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Al problema delle nostre città, cresciute in maniera differente a seconda dell’epoca di costruzione delle varie zone, la norma ha previsto che si possa derogare con appositi regolamenti comunali.

Al passo carrabile autorizzato, bisogna apporre il relativo segnale:

passo-carrabile

Di cui sono anche stabilite misure, materiali e vernici con relativo valore di rifrangenza.

Un’altra legge che disciplina le imposte ed i tributi comunali, stabilisce che il passo carrabile si prefigura come una occupazione permanente di suolo pubblico e quindi regola le modalità e le tariffe per il rilascio della autorizzazione come possibilità di utilizzare il suolo pubblico e le tariffe cambiano a seconda del numero degli abitanti.

La disciplina generale, valida per la stragrande maggioranza dei comuni prevede che per essere autorizzati al rilascio del Passo carrabile bisogna presentare una richiesta simile a quella del permesso di costruire ma più semplice e “leggera” che comprenda un progetto asseverato (un tecnico assicura che tutto è regolare e rispondente alle norme) nel quale si descrivono dimensioni sia dell’accesso, dell’area che deve essere lasciata libera, ma che non può essere oltre i 10 metri quadri, e, soprattutto di quanta superficie interna è destinata al ricovero di veicoli. Come il passo carrabile, architettonicamente si distingue dal marciapiedi o dalla strada: scivoli, rampe o altro.

E’ evidente che il passo carrabile ad una porticina non sembra essere legittimo.

Attenzione, gli accessi ai terreni agricoli ed alle ville, sono o non sono passi carrabili. Perché per essi non si prevede la relativa segnaletica?

Risposta. Essi sono passi carrabili come gli altri, infatti, alcune province fanno pagare i tributi. Esiste una parte della dottrina, di vecchia concezione, che li annovera tra i così detti “passi carrabili di fatto”. In realtà, comuni, province e regioni hanno evitato di disciplinare tali passi carrabili, a mio avviso giustamente per non far pagare oneri. Resta sempre l’obbligo che è necessario il permesso per aprire o modificare uno di questi accessi.

Sanzioni per chi occupa i passi carrabili: Articolo 158 comma 2, sanzione da € 38 a 155 e da € 23,00 € 92,00 per veicoli a due ruote), si applica (non è una opzione) la sanzione accessoria della rimozione del veicolo che intralcia con spese a carico del trasgressore.

Nei piccoli comuni, spesso non è possibile la rimozione per tutta una serie di problemi, non ultimo quello che i carri attrezzati non riescono a manovrare negli spazi angusti o il numero delle rimozioni è così basso che non ci sono ditte autorizzate disposte a fare il servizio, ma è un’altra storia.

Chi volesse approfondire:

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada Art. 22 ed Art. 158

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, Art. 44, Art. 45 ed Art. 46

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle prov- ince nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale, Art. 44

Ed ovviamente i regolamenti comunali.

A presto.

Enzo TEOFILO

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Commenti 

 
#9 carlo222 2010-10-13 18:26
potete rispondermi al mio email
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#8 carlo222 2010-10-13 18:26
avere un paso carrabile privato in una abitazione privata con tialzamento del marciapiede come deve essere lo scivolo d'entrata fisso di cemento o mobile oppure se e di cemento sono in regola con il passo carabile o no
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#7 Enzo TEOFILO 2010-09-20 14:57
Dinanzi al passo carrabile è vietato sostare.
Anche per l'intestatario.
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#6 Pallina 2010-09-16 20:13
Una domanda: può il proprietario parcheggiare davanti al proprio passo carrabile???e se non può come si può agire per non farlo parcheggiare???
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#5 settanni 2010-09-15 20:52
scommettiamo che troviamo privati che anche pagando gli oneri di urbanizzazione da anni non possono finire le loro costruzioni perchè il comune non fa le strade come descritto sul piano regolatore..mentre chi ha abusato ha tutto?? questo per dirvi che le leggi , i regolamenti e tanto altro so solo geroglifici
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#4 una domanda 2010-09-15 19:59
in un isolato è possibile trovare 2 passi carrabili alle estremità dello stesso, che affacciano su civili abitazioni e non su pertinenze? Come si può verificare se tali passi sono legittimi e soprattutto vengono riscossi?
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#3 Nathan Never 2010-09-15 18:17
Non è difficile a Polignano avendo isolati larghi quanto? 30 metri? 40? Ovvero lo spazio per 5 garage e un solo passo carrabile. Le leggi non necessariamente vanno pari passo con la realtà.
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#2 residente 2010-09-15 17:04
solo 10??? Sono molti molti di più!!!Come sono giustificati questi dai comuni e dai loro agenti di controllo i vigili urbani??? (faccio notare che ho scritto comuni e non polignano perchè il problema è generale)
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#1 kappa 2010-09-15 14:18
Scommettiamo che trovo almeno 10 passi carrabili ad una distanza inferiore ai 12 metri dalle intersezioni?
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rispettando il regolamento http://regolamento.lavocedelpaese.it/

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